Verificazione periodica dei complessi

La verificazione periodica consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l’integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

Strumenti Nazionali

Gli strumenti cosiddetti nazionali (omologati secondo Decreti Nazionali) sono sottoposti a verificazione periodica secondo le modalità e le periodicità definite dal D.M. n. 182/2000 del 28/03/2000.

A norma dell’art 3 del D.M. n. 182/2000  la verificazione periodica è effettuata dalle Camere di commercio competenti territorialmente.

La verificazione periodica può essere anche eseguita da Laboratori privati, quali Veneta Engineering, la cui idoneità è stata verificata dalle Camere di commercio secondo quanto previsto dal Decreto 10 dicembre 2001 che disciplina le modalità per ottenere il riconoscimento ad effettuare verifiche periodiche.

Ogni laboratorio ha una sigla identificativa; a Veneta Engineering è stato assegnata la seguente: VR245

Strumenti MID

Con il recepimento in Italia della Direttiva MID, la disciplina della verifica periodica è cambiata per gli strumenti di misura da questa disciplinati. L’art. 19 del D.Lgs. 22 del 2 febbraio 2007 prevede che, con uno o più decreti, siano definite le modalità di esecuzione dei controlli successivi degli strumenti MID.

I Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 gennaio 2011, n. 31 e 32 , hanno definito i criteri per l’esecuzione della verificazione periodica e i criteri per i soggetti incaricati dell’esecuzione della verificazione periodica per i seguenti strumenti:

    • MI 002 Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume,
    • MI 005 sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua,
    • MI 006 strumenti per pesare a funzionamento automatico.

La verifica periodica per tali strumenti è eseguita da laboratori come Veneta, valutati ed autorizzati da Unioncamere.

In via transitoria – e per un periodo di due anni – anche le Camere di commercio possono eseguire la verifica periodica sugli strumenti MID; questo periodo termina nel 2016.

La verificazione periodica sui distributori di carburante

La Direttiva del 4 agosto 2011 “Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all’allegato MI 005 del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22”.

La direttiva disciplina la modalità di esecuzione dei controlli successivi sui distributori di carburanti, ovvero verificazione periodica e controlli casuali.

La procedura per l’esecuzione della verificazione periodica viene descritta nell’All.to 1 della Direttiva e, in sintesi, prevede:

    • Il controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della marcatura CE, della marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto;
    • Il controllo della presenza della dichiarazione di conformità CE dello strumento alla direttiva, o di una sua copia (1), e del libretto metrologico, se già rilasciato;
    • Il controllo che in caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico;
    • L’esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura;
    • La verifica del rispetto degli errori massimi tollerati;
    • La verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantità, ove presenti;
    • La verifica della tenuta del sistema idraulico a valle del misuratore;
    • La verifica del raggiungimento della portata massima;
    • Le prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD).

I distributori di carburante devono essere verificati ogni 2 anni a esclusione dei dispositivi self-service e di gestione di piazzale (computer gestionali), che sono esonerati dall’obbligo della verifica prima e periodica;

L’utente metrico è obbligato a richiedere la verifica periodica a seguito di ogni modifica o riparazione effettuata allo strumento.

Se invece, nelle more dell’esecuzione della verifica periodica vengono riparati degli strumenti a cui siano stati rimossi i sigilli, l’utente è obbligato a denunciare la riparazione e richiedere una nuova verifica periodica.

Al termine della verificazione viene sempre redatto un verbale contente l’elenco degli strumenti controllati, tipologia e modalità delle operazioni effettuate e l’esito della verifica.