Certificazione e verifica ascensori

Veneta Engineering S.r.l. è Organismo Notificato e Accreditato per la Direttiva 2014/33/UE, riguardante la sicurezza degli ascensori e dei componenti.

La Direttiva Ascensori è entrata in vigore il 1° luglio 1997, ed è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 1999, nel 2014 è stata rifusa e la rifusione è entrata in vigore il 20 Aprile 2016.

Possono essere messi in servizio solo quegli ascensori immessi sul mercato secondo una delle procedure previste dalla Direttiva, o quelli posti in servizio direttamente dalla ditta installatrice (se questa è in regime di qualità ai sensi della direttiva stessa).

In quanto Organismo Notificato Veneta Engineering è perciò in grado di:

    • svolgere verifiche dei requisiti essenziali dei prodotti ai sensi della Direttiva
    • svolgere le verifiche periodiche e/o straordinarie su ascensori in servizio

Svolgiamo infatti l’attività di:

    • Organismo di Certificazione
    • Organismo di ispezione

Nello specifico, siamo autorizzati per le seguenti prestazioni:

ASCENSORI – Direttiva 2014/33/UE
Certificazione come da allegato V : Esame finale degli ascensori.
Certificazione come da allegato VIII : Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (Modulo G)
ASCENSORI – D.P.R. 162/99
Verifiche periodiche e straordinarie
ASCENSORI – D.P.R. 8/2015
Certificazione dell’esistenza delle condizioni e della adeguatezza delle soluzioni adottate per ascensori con spazi rifugio ridotti ai fini dell’accordo preventivo

Nel 2012 si è concluso l’iter per l’accreditamento presso l’ente unico di accreditamento italiano come richiesto dall’Unione Europea.

L’autorizzazione è stata rinnovata in data 21/04/2016

Le verifiche periodiche (art. 13 DPR 162/99)

Secondo quanto imposto dall’art. 13 del DPR 162/99 (“Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE (rifusa con la 2014/33/EU) sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”), il proprietario dello stabile (o il suo Legale rappresentante), è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato.

Rispetto al passato, viene pertanto confermato l’obbligo delle verifiche periodiche, la cui periodicità da annuale diventa biennale, rimanendo l’obbligo dell’affidamento in manutenzione dell’impianto a ad aziende qualificate (D.M. 37/2008) che svolgeranno l’incarico a mezzo di personale abilitato (patentino).

Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono (a mezzo di tecnici forniti di laurea in Ingegneria ed iscritti ai relativi Ordini provinciali) secondo i rispettivi ordinamenti:

    • L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
    • La Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, solo per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole
    • Gli Organismi di Certificazione Notificati ed Accreditati

E’ obbligo del proprietario dello stabile (o del suo Legale rappresentante) di acquisire un atto formale di accettazione di incarico da parte del soggetto a cui vengono affidate le verifiche periodiche.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente Ufficio Comunale per i provvedimenti di competenza.

La verifica periodica biennale consiste nell’accertamento e nel controllo dello stato di conservazione e manutenzione dell’impianto, con particolare riferimento ai sistemi e dispositivi di sicurezza dai quali dipende il funzionamento in sicurezza dell’impianto.

Le verifiche straordinarie (art. 14 DPR 162/99)

L’art. 14 del DPR 162/99 prevede anche una verifica straordinaria degli impianti, che viene effettuata su richiesta del Proprietario (o il Legale rappresentante) nei seguenti casi:

    • a seguito di modifiche o trasformazioni sostanziali dell’impianto
    • a fronte di eventuale esito negativo della verifica periodica biennale
    • in caso di incidente di notevole importanza anche senza danni a persone.

A lavori eseguiti il proprietario (o il Legale rappresentante lo stabile) inoltra formale richiesta di verifica straordinaria all’Organismo, che entro provvederà a effettuarla. Le verifiche vengono effettuate con pagamento a carico del richiedente.

Responsabilità

Il DPR 162/99 ha introdotto grosse novità sul sistema di responsabilità attribuite ai vari soggetti interessati dalla norma.

In particolare, ai Comuni è stato affidato un ruolo centrale per quanto riguarda l’aggiornamento dell’archivio anagrafico degli impianti insistenti sul proprio territorio, gravandoli dell’operazione di rilascio del numero di matricola dell’impianto (che in passato spettava all’ente collaudatore).

L’utente è tenuto a presentare al Comune, entro 10 giorni dalla data di emissione della Dichiarazione CE di conformità, la Comunicazione di messa in esercizio dell’ascensore.

In tale dichiarazione deve essere riportato:

    • indirizzo dello stabile di installazione
    • portata (kg), corsa (m), velocità (m/s), numero di fermate, e tipo di azionamento
    • indicazione della ditta abilitata ai sensi del D.M. 37/2008, e munita di certificato di abilitazione incaricata dall’utente con regolare contratto di manutenzione dell’impianto
    • copia della lettera di accettazione di incarico per l’effettuazione della verifica periodica biennale (da richiedere ai soggetti indicati all’art. 13 del D.P.R. 162/99)
    • copia della Dichiarazione CE di conformità (da non confondere con la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008). Tale dichiarazione deve comprendere gli elementi previsti nell’allegato II punto B. del D.P.R. 162/99.

Entro 30 giorni dalla consegna della Comunicazione di messa in esercizio dell’impianto all’Ufficio Protocollo del Comune, questo è tenuto a comunicare il numero di matricola dell’impianto, previa verifica dei punti sopra elencati.

Il numero di matricola verrà comunicato al proprietario (o Legale rappresentante) e al soggetto individuato dall’utente per l’effettuazione della verifica periodica biennale.

Richiesta di Certificazione ed Ispezione

I moduli di richiesta sono disponibili presso la nostra segreteria o richiedendoli all’indirizzo ascensori@venetaengineeering.it oppure scaricandoli direttamente dai link seguenti:

Domanda di certificazione secondo la direttiva Ascensori: R4119

Domanda di Certificazione dell’esistenza delle condizioni e della adeguatezza delle soluzioni adottate ai fini dell’accordo preventivo: R4119-DER

Registro certificazioni emesse

E’ possibile consultare il Registro dell Certificazioni che sono state emesse secondo la Direttiva Ascensori: Registro

Regolamenti

E’ possibile scaricare o consultare il Regolamento di Certificazione, REG-4119

E’ possibile scaricare o consultare il Regolamento di Ispezione, REG-3119

E’ possibile scaricare o consultare il Regolamento di Certificazione dell’esistenza delle condizioni e della adeguatezza delle soluzioni adottate ai fini dell’accordo preventivo, REG-4119-DER